La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
- servizi per il turismo, gestione e realizzazione di strutture ricettive, accompagnamento e guide turistiche, vendita di souvenir, realizzazione e gestione di eventi turistico culturali, produzione di pacchetti turistici;
- realizzazione e distribuzione di produzioni culturali e artistiche;
- servizi per il trasporto pubblico e trasporto privato;
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici agricoli e zootecnici;
- somministrazione e vendita prodotti tipici;
- produzione e vendita di prodotti tipici;
- servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi per pubbliche amministrazioni e cittadini;
- produzione e valorizzazione di energia da fonti rinnovabili;
- attivita’ di indagini, ricerche, pianificazione, studi di fattibilita’ socio economiche, per il territorio e l’ambiente;
- servizi per la ecosostenibilita’ e la sicurezza ambientale delle attivita’ produttive e raccolta differenziata dei rifiuti;
- servizi di pulizia, manutenzione e gestione di edifici e del verde pubblico e privato;
- interventi di restauro e valorizzazione di beni e manufatti storici, artistici, archivistici e librari;
- servizi di informatica, applicazioni avanzate di telematica e formazione, promozione di progetti internazionali;
- formazione e didattica nelle scuole;
- valorizzazione delle argille, in riferimento alla filiera di estrazione, lavorazione, produzione di semi lavorati o prodotti vari compreso la commercializzazione degli stessi.
la cooperativa potra’ compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra’ assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. la cooperativa puo’ ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalita’ di svolgimento di tale attivita’ sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. e’ tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo’ aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile. art. 4 bis – prevalenza della mutualita’ la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita’ in prevalenza nell’ambito della mutualita’. Pertanto:
- e’ fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e’ fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Poteri associati alla carica di Consiglio D’amministrazione
Il consiglio di amministrazione puo’ affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalita’ di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, c.c. Nonche’ i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra societa’. Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e all’organo di controllo, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche’ sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Al consigliere al quale siano affidati incarichi e’ riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole dell’organo di controllo. – compiti del consiglio di amministrazione il consiglio di amministrazione provvede, in conformita’ alla legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l’esclusiva competenza e responsabilita’, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all’assemblea. Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto: a. Assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa partecipazione; b. Propone all’assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all’articolo 2528, comma 2, del codice civile; c. Predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; d. Delibera l’acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge; e. Delibera l’utilizzo del fondo sviluppo ed investimenti previsto dall’art. 26; f. Relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. – convocazione del consiglio di amministrazione e validita’ delle deliberazioni il consiglio di amministrazione e’ convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dall’organo di controllo. Il consiglio e’ regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purche’ tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. Il consiglio puo’ deliberare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalita’ di svolgimento e di verbalizzazione. – presidente del consiglio di amministrazione e della societa’ 1. Il presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa e’ nominato dal consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa. 2. Al presidente, in particolare, competono: a. La stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale; b. La nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; c. L’affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla piu’ recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti; d. Gli adempimenti previsti dall’articolo 2383, quarto comma, del codice civile